La valutazione, secondo l’art. 1 comma 2 del DPR 122 del 22 giugno 2009, “è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.
“Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni”.
La valutazione ha carattere sempre formativo, ma conserva necessariamente la sua natura sommativa nel percorso di apprendimento degli allievi, in coerenza con i criteri elaborati dai Dipartimenti Disciplinari e approvati dal Collegio dei Docenti, secondo i parametri organizzativi individuati dai Consigli di Classe.
Nel quadro della complessiva Riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti del primo e del secondo ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società.
La certificazione delle competenze è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento; essa fa riferimento agli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) che caratterizzano l’obbligo di istruzione, entro il quadro di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF).
La certificazione viene rilasciata all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (classe seconda) e, in ogni caso a chi ha compiuto i 18 anni.
Il credito formativo (DM 49 del 24 febbraio 2000) consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi. Attraverso tale credito si vuole valorizzare non solo il vissuto scolastico dello studente, ma anche le esperienze maturate al di fuori del contesto scolastico. Le situazioni che configurano i crediti formativi si riferiscono a tipologie individuate e definite.
ATTIVITÀ CHE DANNO ADITO AL CREDITO FORMATIVO (SECONDO QUANTO DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI)
- Certificazioni linguistiche con superamento delle prove conclusive.
- Corso ECDL completo.
- Soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno 15 ore).
- Partecipazione ad attività progettuali della scuola.
- Attività significative di volontariato con percorso progettuale annuale.
- Attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle Società/Federazioni sportive.
- Attività artistiche o musicali certificate.
- Rappresentanti degli Organi collegiali.
La documentazione relativa alle esperienze valutabili deve consistere in un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato le esperienze, contenente una sintetica descrizione delle esperienze stesse, in modo da poterne valutare la validità formativa. Le certificazioni relative a crediti formativi acquisiti all’estero vanno convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. Sono i Consigli di classe e le Commissioni d’esame per le classi quinte, a fissare i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo al credito formativo.
Crediti formativi
Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, un apposito punteggio per l’andamento degli studi: il credito scolastico.
Il credito viene assegnato calcolando la media aritmetica dei voti conseguiti dall’allievo nello scrutinio finale, a partire dal terzo anno di corso.
La valutazione del comportamento concorre alla determinazione della media, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina.
La somma dei punteggi ottenuti nel triennio (fino ad un massimo totale di 40 punti) costituisce il credito per l’Esame di Stato.
Attribuzione del credito scolastico – art. 15 del DLGS 13 aprile 2017, n. 62
- In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi
insegnamenti. - Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 13, comma 4, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.
- Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Allegato A (di cui all’articolo 15, comma 2) – TABELLA Attribuzione credito scolastico
Criteri di attribuzione del credito scolastico
L’ articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009 recita che “ a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del C. d. C. , la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Le tipologie di assenze ammesse a deroga riguardano:
a) motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital;
b) cause connesse con l’applicazione delle procedure per il contenimento dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 (isolamenti, quarantene, ecc…)
c) partecipazione ad attività agonistica e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
d) partecipazione a giornate di orientamento per le classi quinte
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione nello scrutinio finale.
E’ compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio Docenti., impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
Linee Guida Ammissione Esame Di Stato
L’espressione “giudizio sospeso” sottintende che l’allievo è in attesa di giudizio conclusivo per l’ammissione alla classe successiva, a causa di carenze e lacune riscontrate in una o più discipline, la cui valutazione risulta insufficiente a fine anno scolastico. In seguito a corso di recupero e relativa verifica il Consiglio della classe d’appartenenza dell’allievo valuta l’ammissione o meno al successivo anno di corso.
I criteri, deliberati dal Collegio dei Docenti per la sospensione dei giudizi di ammissione o per la non ammissione alla classe successiva sono qui scaricabili:
Criteri Sospensione Giudizio – Non Ammissione Classe Successiva
Il Collegio Docenti ha stabilito che le prove per gli allievi che negli scrutini di giugno avranno avuto un giudizio di sospensione verranno svolte nell’ultima settimana di agosto.
Si ricorda che nei mesi di giugno e luglio verranno attivati i corsi di recupero. Nel caso in cui i genitori riterranno di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola dovranno comunicarlo per iscritto, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di fine agosto.
Regolamento Esami Giudizi Sospesi
Al rientro dal soggiorno all’estero, è necessario presentare la documentazione rilasciata dall’Istituto straniero relativa ai corsi frequentati ed alle attività svolte.
Il consiglio di classe esamina gli attestati presentati ed al fine di attribuire il credito scolastico invita lo studente ad accertamento sulle materie del corso di studi italiano non comprese nel piano di studi della scuola straniera.
Il consiglio di classe formula poi una valutazione globale comprensiva delle risultanze dell’accertamento e del giudizio espresso dall’istituzione di provenienza sulle materie comuni ai due ordinamenti per definire l’inserimento dello studente in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa sugli Esami di Stato.
Procedura Valutazione Studio Estero
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I test di ingresso sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità dei docenti del nostro Istituto.
In un’ottica di miglioramento dell’offerta formativa hanno come obiettivi principali la promozione del confronto tra docenti sulla didattica e sulla valutazione, la definizione dei contenuti irrinunciabili delle discipline e l’offerta di pari opportunità formative agli studenti.
Prospetto per la raccolta dei risultati dei test d’ingresso
In ottemperanza ai principi di trasparenza della valutazione del profitto, si stabilisce che:
- le verifiche scritte saranno corrette e consegnate entro venti giorni dalla data di somministrazione;
- la valutazione dell’interrogazione orale sarà comunicata contestualmente alla conclusione della prova.
La valutazione delle prove viene effettuata utilizzando i voti dal 2 al 10.
Le griglie di valutazione delle prove, sia orali sia scritte, sono strutturate sulla base delle conoscenze e delle competenze delle varie discipline ed elaborate dai dipartimenti. Una copia è allegata ai documenti di programmazione dei singoli docenti presenti sul sito dell’istituto.
Le griglie di valutazione delle singole discipline sono articolate sui criteri generali elencati nel documento “Griglia di valutazione generale”, che esplica la corrispondenza tra il voto e gli indicatori relativi a conoscenze, abilità e competenze.
Per le valutazioni orali possono essere utilizzate anche interrogazioni scritte. Il numero minimo di verifiche per ogni periodo didattico è stabilito, ad inizio anno scolastico, nelle riunioni dei Dipartimenti e successivamente approvato dal Consiglio di Classe e trascritto nel documento di programmazione, presente sul sito.
Le valutazioni sono riportate sul registro online.
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Tale valutazione avviene secondo i criteri esplicati nella seguente griglia: